Art. 2237
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2237
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Il cliente ha la facoltà di recedere liberamente dal contratto, ma deve rimborsare al professionista le spese sostenute e pagarlo per l'attività già svolta. Il prestatore d'opera, invece, può recedere solo in presenza di una giusta causa. Se recede per giusta causa, il prestatore ha diritto alle spese e a un compenso calcolato in base al risultato utile ottenuto dal cliente. In ogni caso, il recesso del prestatore d'opera deve avvenire con modalità tali da non arrecare pregiudizio al cliente.
La norma disciplina lo scioglimento anticipato del contratto d'opera intellettuale, bilanciando la libertà del cliente di interrompere il rapporto con la tutela economica e organizzativa del professionista.
La norma si applica ai clienti e ai prestatori d'opera intellettuale legati da un contratto per lo svolgimento di un'opera.
Un cliente decide di interrompere l'incarico affidato a un professionista prima del termine del lavoro; per farlo validamente, paga al prestatore le spese già affrontate e il compenso per l'opera fin lì prestata. Se invece è il professionista a dover rinunciare per una giusta causa, egli organizza l'interruzione in modo da non danneggiare il cliente e richiede il compenso parametrato all'utilità effettivamente resa.
Il cliente che recede deve rimborsare le spese e pagare il compenso per l'attività svolta; il prestatore d'opera deve recedere solo per giusta causa ed esercitare il recesso evitando pregiudizio al cliente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.