CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo II
Art. 2233
Compenso.
In vigore dal 12 ago 2006
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2233