CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo II

Art. 2238

Rinvio.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
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