CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo II
Art. 2235
Divieto di ritenzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2235