Art. 2236
Responsabilità del prestatore d'opera.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2236
Responsabilità del prestatore d'opera.
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La disposizione stabilisce una limitazione di responsabilità a favore del prestatore d'opera. Quando l'incarico assunto comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista non è tenuto a risarcire i danni causati da semplice negligenza o imperizia lieve. Egli risponde civilmente dei danni provocati soltanto qualora abbia agito con dolo o con colpa grave.
La norma mira a tutelare il professionista quando deve affrontare questioni particolarmente complesse, evitando che il timore di incorrere in responsabilità per errori lievi ne freni l'attività.
Si applica al prestatore d'opera incaricato di eseguire prestazioni che richiedono la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi.
Un professionista assume l'incarico di progettare un intervento ingegneristico inedito che comporta problemi tecnici di speciale difficoltà. Durante l'esecuzione si verifica un danno non dovuto a dolo o colpa grave, ma alla complessità straordinaria della prestazione. In base a questa norma, il professionista non è chiamato a rispondere dei danni.
Limitazione o esclusione del risarcimento dei danni a carico del prestatore d'opera, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.