CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo II

Art. 2236

Responsabilità del prestatore d'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2236

In sintesi

La disposizione stabilisce una limitazione di responsabilità a favore del prestatore d'opera. Quando l'incarico assunto comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista non è tenuto a risarcire i danni causati da semplice negligenza o imperizia lieve. Egli risponde civilmente dei danni provocati soltanto qualora abbia agito con dolo o con colpa grave.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare il professionista quando deve affrontare questioni particolarmente complesse, evitando che il timore di incorrere in responsabilità per errori lievi ne freni l'attività.

A chi si applica

Si applica al prestatore d'opera incaricato di eseguire prestazioni che richiedono la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi.

Esempio pratico

Un professionista assume l'incarico di progettare un intervento ingegneristico inedito che comporta problemi tecnici di speciale difficoltà. Durante l'esecuzione si verifica un danno non dovuto a dolo o colpa grave, ma alla complessità straordinaria della prestazione. In base a questa norma, il professionista non è chiamato a rispondere dei danni.

Adempimenti e conseguenze

Limitazione o esclusione del risarcimento dei danni a carico del prestatore d'opera, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Domande frequenti

In quali casi il prestatore d'opera risponde dei danni per attività di speciale difficoltà?Il prestatore d'opera risponde dei danni esclusivamente se ha agito con dolo oppure con colpa grave.
Cosa si intende per prestazione di speciale difficoltà secondo il testo?È una prestazione che implica la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi ed eccezionali rispetto all'ordinario.
Il professionista risponde dei danni provocati per colpa lieve in casi complessi?No, se la prestazione comporta problemi tecnici di speciale difficoltà la responsabilità è esclusa per colpa lieve o semplice imperizia.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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