CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo II
Art. 2236
2358 / 3261Responsabilità del prestatore d'opera.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2236