Art. 2236 · Responsabilità del prestatore d'opera.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo II

Art. 2236

2358 / 3261

Responsabilità del prestatore d'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2236