CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo II

Art. 2232

Esecuzione dell'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2232

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