CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo I
Art. 2228
Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2228