CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo I
Art. 2224
Esecuzione dell'opera.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2224