CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 2
Art. 2219
Tenuta della contabilità.
In vigore dal 19 apr 1942
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2219