Art. 2219 · Tenuta della contabilità.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 2

Art. 2219

2340 / 3261

Tenuta della contabilità.

In vigore dal 19 apr 1942
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2219