CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo I
Art. 2222
Contratto d'opera.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2222