CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 2
Art. 2218
Bollatura facoltativa.
In vigore dal 11 ago 1994 L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell' gli altri libri da lui tenuti.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2218