CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 2

Art. 2218

Bollatura facoltativa.

In vigore dal 11 ago 1994
L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell' gli altri libri da lui tenuti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2218

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