Art. 2218 · Bollatura facoltativa.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 2

Art. 2218

2339 / 3280

Bollatura facoltativa.

In vigore dal 11 ago 1994
L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell' gli altri libri da lui tenuti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2218