Art. 2214
Libri obbligatori e altre scritture contabili.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2214
Libri obbligatori e altre scritture contabili.
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Chi esercita un'attività commerciale è obbligato per legge a tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Inoltre, deve predisporre tutte le altre scritture contabili rese necessarie dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. È infine tenuto a conservare con ordine sia i documenti ricevuti sia le copie di quelli spediti, come lettere, telegrammi e fatture. I piccoli imprenditori sono espressamente esonerati da questi obblighi.
La norma impone la tenuta della contabilità e la conservazione della corrispondenza per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività economiche svolte dall'impresa commerciale.
Si applica a tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, con l'esclusione dei piccoli imprenditori.
Il titolare di un'azienda di commercio all'ingrosso deve registrare le operazioni nel libro giornale, aggiornare il libro degli inventari e archiviare con cura le fatture di acquisto ricevute e le copie di quelle inviate ai clienti. Al contrario, un piccolo imprenditore non è obbligato a rispettare tali adempimenti contabili formali.
Obbligo di tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le ulteriori scritture richieste da natura e dimensioni dell'impresa, nonché di conservare ordinatamente la corrispondenza e le fatture (ricevute e spedite). Il testo non specifica sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.