CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 1
Art. 2212
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
In vigore dal 19 apr 1942
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2212