CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 1

Art. 2208

Responsabilità personale dell'institore.

In vigore dal 19 apr 1942
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2208

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