CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 1
Art. 2205
Obblighi dell'institore.
In vigore dal 19 apr 1942
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2205