CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 1
Art. 2206
Pubblicità della procura.
In vigore dal 19 apr 1942
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2206