Art. 2206 · Pubblicità della procura.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 1

Art. 2206

2327 / 3261

Pubblicità della procura.

In vigore dal 19 apr 1942
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2206