CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 1

Art. 2203

Preposizione institoria.

In vigore dal 19 apr 1942
È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2203

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