CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 1
Art. 2203
Preposizione institoria.
In vigore dal 19 apr 1942
È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2203