CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 2198
Minori, interdetti e inabilitati.
In vigore dal 19 apr 1942
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2198