CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 2195
Imprenditori soggetti a registrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2195