CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 2194

Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo quanto disposto dagli , chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2194

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