CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 2193
Efficacia dell'iscrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2193