Art. 2193 · Efficacia dell'iscrizione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 2193

2314 / 3261

Efficacia dell'iscrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2193