CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 2188
Registro delle imprese.
In vigore dal 19 apr 1942
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2188