CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 2188

Registro delle imprese.

In vigore dal 19 apr 1942
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2188

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