CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 4
Art. 2186
Nozione e norme applicabili.
In vigore dal 19 apr 1942
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell' e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2186