CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. IV§ 3

Art. 2182

Conferimento del bestiame.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2182

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