CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. IV§ 2

Art. 2178

Accrescimenti, prodotti, utili e spese.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2178

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