CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 2
Art. 2181
Prelevamento e divisione al termine del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2181