CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 3
Art. 2184
Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2184