CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 2
Art. 2179
Morte di una delle parti.
In vigore dal 19 apr 1942
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2179