CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. IV§ 2

Art. 2180

Scioglimento del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2180

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