CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 3
Art. 2185
Rinvio.
In vigore dal 19 apr 1942
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2185