CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 2189

Modalità dell'iscrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2189

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