CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 2192
Ricorso contro il decreto del giudice del registro.
In vigore dal 19 apr 1942
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2192