CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 2191

Cancellazione d'ufficio.

In vigore dal 19 apr 1942
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2191

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo