CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 2191
Cancellazione d'ufficio.
In vigore dal 19 apr 1942
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2191