Art. 2197
Sedi secondarie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2197
Sedi secondarie.
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L'imprenditore che apre una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia deve richiederne l'iscrizione al registro delle imprese entro trenta giorni. L'iscrizione va richiesta sia all'ufficio competente per la sede principale sia a quello del luogo in cui sorge la sede secondaria, indicando la sede principale e le generalità del rappresentante preposto. La stessa disciplina si applica se l'impresa ha la sede principale all'estero. Infine, se un imprenditore istituisce una sede secondaria con rappresentanza stabile all'estero, deve iscriverla entro trenta giorni presso l'ufficio del registro della propria sede principale.
La norma mira a garantire la pubblicità legale e la trasparenza delle sedi secondarie di un'impresa, assicurando che siano noti i relativi rappresentanti stabili sia nel luogo della sede principale sia in quello della sede secondaria.
Si applica all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia o all'estero, nonché all'imprenditore con sede principale all'estero che apre una sede secondaria in Italia.
Un imprenditore con sede principale a Milano apre una sede secondaria con un rappresentante stabile a Napoli. Entro trenta giorni dall'apertura, deve richiedere l'iscrizione sia all'ufficio del registro delle imprese di Milano sia a quello di Napoli, comunicando i dati della sede principale e il nome e cognome del rappresentante preposto.
Obbligo di chiedere l'iscrizione al registro delle imprese entro trenta giorni dall'istituzione della sede secondaria (presso l'ufficio della sede principale e/o della sede secondaria a seconda dei casi), indicando la sede principale e il nome e cognome del rappresentante preposto; nessuna sanzione è espressamente indicata nel testo.
La Legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 33, comma 1) ha abrogato un periodo del secondo comma dell'articolo 2197.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.