Art. 2201
Enti pubblici.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2201
Enti pubblici.
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La disposizione stabilisce che determinati enti pubblici devono registrarsi formalmente come le normali imprese. Questo vincolo riguarda esclusivamente gli enti la cui attività principale o unica consiste nell'esercizio di un'attività commerciale. L'adempimento richiesto consiste nell'iscrizione formale nel registro delle imprese.
La norma mira a garantire la trasparenza e la pubblicità legale per gli enti pubblici che operano sul mercato svolgendo attività commerciale in via prevalente o esclusiva.
Si applica agli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
Un ente pubblico viene istituito per gestire in via principale un'attività commerciale di fornitura di servizi di trasporto a pagamento. In base alla norma, tale ente ha il dovere di registrarsi presso il registro delle imprese.
Obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese; il testo non specifica sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.