Art. 2201 · Enti pubblici.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 2201

2322 / 3261

Enti pubblici.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
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