CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 2201
2322 / 3261Enti pubblici.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2201