Art. 2200
Società.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2200
Società.
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L'articolo stabilisce l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per le società costituite secondo i tipi previsti dai capi III e seguenti del titolo V, nonché per le società cooperative. Questo dovere sussiste anche se tali società o cooperative non svolgono un'attività commerciale. Le modalità e le regole dell'iscrizione sono disciplinate dalle norme contenute nei titoli V e VI.
La norma mira a garantire la pubblicità e la trasparenza legale per le società costituite secondo determinate forme e per le cooperative. In questo modo si assicura la conoscibilità dei loro atti mediante l'iscrizione nel registro delle imprese.
Si applica alle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e a tutte le società cooperative.
Un gruppo di persone costituisce una società cooperativa che non svolge alcuna attività di tipo commerciale. In base alla norma, tale cooperativa ha comunque l'obbligo di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese, seguendo le disposizioni dei titoli V e VI.
Obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese secondo le disposizioni dei titoli V e VI; nessuna sanzione è specificata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.