CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 2200
2321 / 3261Società.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2200