CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 2199
Indicazione dell'iscrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2199