Art. 2199 · Indicazione dell'iscrizione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 2199

2320 / 3261

Indicazione dell'iscrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2199