CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 1

Art. 2204

Poteri dell'institore.

In vigore dal 19 apr 1942
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2204

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