CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 1

Art. 2209

Procuratori.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2209

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo