Art. 2209 · Procuratori.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 1

Art. 2209

2330 / 3280

Procuratori.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2209