Art. 2210
Poteri dei commessi dell'imprenditore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2210
Poteri dei commessi dell'imprenditore.
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I commessi possono compiere tutti gli atti ordinariamente necessari per svolgere le operazioni a cui sono preposti, salvo specifici limiti posti dall'imprenditore. Essi non hanno la facoltà di riscuotere il prezzo di merci che non consegnano direttamente. Inoltre, non possono concedere sconti o dilazioni di pagamento che non rientrino negli usi ordinari, a meno che non abbiano ricevuto un'espressa autorizzazione in tal senso.
La norma definisce l'estensione e i limiti del potere di rappresentanza dei collaboratori dell'imprenditore per garantire la corretta gestione delle operazioni ordinarie e tutelare l'attività d'impresa.
Si applica ai commessi dell'imprenditore e all'imprenditore stesso che ne conferisce la rappresentanza.
Un commesso addetto alla cassa di un negozio vende un prodotto al banco e ne incassa regolarmente il prezzo contestualmente alla consegna. Lo stesso commesso, tuttavia, non potrà concedere al cliente uno sconto straordinario fuori listino né riscuotere il pagamento differito di merce spedita da terzi, a meno che l'imprenditore non lo abbia espressamente autorizzato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.