CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 1
Art. 2210
2331 / 3261Poteri dei commessi dell'imprenditore.
In vigore dal 19 apr 1942
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, nè concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2210